Art. 6.
(Limiti alla sindacabilità).

      1. Non sono sindacabili nel merito gli atti di indirizzo politico e gestionale, le scelte discrezionali, le scelte di autonomia privata negoziale o contrattuale o le scelte di autonomia imprenditoriale. Attiene al merito ogni valutazione surrogatoria delle scelte stesse operata sulla base del rapporto fra obiettivi e costi sostenuti.
      2. È altresì insindacabile la decisione di transigere la vertenza.
      3. Restano fermi i disposti dell'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre

 

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1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.