1. Non sono sindacabili nel merito gli atti di indirizzo politico e gestionale, le scelte discrezionali, le scelte di autonomia privata negoziale o contrattuale o le scelte di autonomia imprenditoriale. Attiene al merito ogni valutazione surrogatoria delle scelte stesse operata sulla base del rapporto fra obiettivi e costi sostenuti.
2. È altresì insindacabile la decisione di transigere la vertenza.
3. Restano fermi i disposti dell'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre